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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO Articolo 1E costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., unAssociazione culturale denominata I HAVE A DREAM - SARANNO FAMOSI di Barbara Ambrosini con sede in Pisa. LAssociazione aderisce allAICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Della quale condivide i principi ispiratori. Articolo 2LAssociazione non ha fine di lucro. Essa ha lo scopo di sviluppare le relazioni culturali nel quadro dellunità europea. Essa si pone il compito di incoraggiare e sviluppare listruzione e lattività di coloro che desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività culturali, musicali e del tempo libero. In particolare, sono attività dellAssociazione: a) lorganizzazione di corsi finalizzati allapprendimento di strumenti musicali, del canto, della danza, teatro e cinema ed ogni altra attività connessa con la musica; b) lorganizzazione e la produzione di spettacoli di musica, di danza e arte varia. Quanto sopra promuovendo e sviluppando, anche con servizi indiretti in favore di istituzioni o organizzazioni con simili scopi, qualsivoglia iniziativa che miri a migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il progresso culturale in generale e musicale in particolare. Per raggiungere gli scopi di cui sopra lAssociazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti musicali; quanto sopra anche in collaborazione con Enti e con Istituti italiani e di altri Paesi. Articolo 3La legale rappresentanza dellAssociazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo. Articolo 4Le entrate dellAssociazione che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da: a) le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; b) i contributi dei soci, ivi compresi quelli per lerogazione di servizi; c) i contributi di enti ed organismi pubblici e privati; d) le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni; e) i proventi di gestione, ivi comprese le entrate costituite da contributi per lutilizzo degli impianti e delle strutture gestite dallAssociazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi riserva non potranno essere distribuiti, sia in forma diretta che indiretta, tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. Articolo 5Possono essere soci dellAssociazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente art.2. I soci si distinguono in fondatori, sostenitori, artisti, apprendisti e juniores. Sono soci fondatori quelli che aderiscono allAssociazione entro 180 giorni dalla sua costituzione. E inoltre socio fondatore lAICS di Pisa. Sono soci juniores gli aderenti allAssociazione minori di anni 18. I soci juniores partecipano alle attività dellAssociazione senza diritto di voto. Lammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. La qualità di socio si perde per dimissioni, per radiazione o per mancato versamento della quota annuale di socio. Gli associati hanno lobbligo di osservare lo statuto, di rispettare gli organi dellassociazione, di corrispondere le quote associative, deliberate annualmente, e di cooperare al raggiungimento delle finalità associative. La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o allimmagine dellAssociazione. La morosità e lespulsione sono deliberate dallAssemblea dopo aver ascoltato il socio interessato. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato allAssociazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nellambito associativo. Le quote associative ed i relativi diritti non possono essere trasferiti né per atto tra vivi, ne mortis causa. Articolo 6Lassemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta lanno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci. LAssemblea è convocata dal Presidente mediante lettera inviata ai soci con un preavviso di almeno quindici giorni. Articolo 7LAssemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria: a) delibera sul bilancio annuale; b) delibera sui programmi pluriennali dellAssociazione; c) delibera sugli indirizzi dellAssociazione; d) elegge i membri del Consiglio Direttivo; e) decide sulla radiazione dei soci; f) delibera eventuali modifiche dello statuto; g) delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dellAssociazione. Articolo 8Lavviso di convocazione dellAssemblea deve essere comunicato in forma scritta a tutti i soci. Le delibere dellAssemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Hanno diritto di intervenire allAssemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio può farsi rappresentare allAssemblea, mediante delega scritta, da altro socio. LAssemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi. Articolo 9Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta lAssociazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi. Il Presidente ha inoltre il compito di: a) convocare e presiedere lAssemblea generale; b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; c) firmare tutti gli atti relativi allattività dellAssociazione. Il Presidente può delegare il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo. Articolo 10LAssemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellAssociazione e svolge le seguenti funzioni: a) approva i programmi di attività dellAssociazione; b) predispone e sottopone allAssemblea la relazione sullattività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo; c) elegge tra i suoi membri il Presidente dellAssociazione; d) può eleggere tra i suoi membri un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; e) elegge tra i suoi membri un Responsabile tecnico ed un Amministratore; f) determina le quote per le varie categorie dei soci. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Articolo 11Il Presidente, il Vice-Presidente se eletto, ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del quadriennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli altri provvedono alla loro sostituzione. Articolo 12LAssociazione ha la durata di anni cinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dellAssemblea. Lo scioglimento dellassociazione è deliberato dallAssemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Leventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti similari che perseguono fini di utilità sociale individuati dallAssemblea dei soci. Articolo 13Lesercizio finanziario dellAssociazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Articolo 14Per quanto non espressamente previsto da presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazione ed allo Statuto nazionale dellAICS. Il presente Statuto è stato approvato dallAssemblea dei soci fondatori in data 26 settembre 2000, che ha pure designato Barbara Ambrosini quale Presidente provvisorio con lobbligo di ri-convocare lAssemblea dei soci entro 6 (sei) mesi per la costituzione definitiva e formale degli organi statutari. LAssemblea dei Soci da mandato inoltre al Presidente di aprire un conto corrente bancario, di aprire la partita IVA dellAssociazione. Il Presidente inoltre potrà chiedere fideiussioni bancarie per la realizzazione degli scopi sociali. |