I have a dream

(Saranno Famosi)
Fondata il 26 settembre 2000

SCUOLA DI MUSICA E DI SPETTACOLO

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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE “I HAVE A DREAM - SARANNO FAMOSI”

Articolo 1

E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., un’Associazione culturale denominata “I HAVE A DREAM - SARANNO FAMOSI” di Barbara Ambrosini con sede in Pisa.

L’Associazione aderisce all’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Della quale condivide i principi ispiratori.

Articolo 2

L’Associazione non ha fine di lucro. Essa ha lo scopo di sviluppare le relazioni culturali nel quadro dell’unità europea. Essa si pone il compito di incoraggiare e sviluppare l’istruzione e l’attività di coloro che desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività culturali, musicali e del tempo libero.

In particolare, sono attività dell’Associazione:

a)       l’organizzazione di corsi finalizzati all’apprendimento di strumenti musicali, del canto, della danza, teatro e cinema ed ogni altra attività connessa con la musica;

b)       l’organizzazione e la produzione di spettacoli di musica, di danza e arte varia.

Quanto sopra promuovendo e sviluppando, anche con servizi indiretti in favore di istituzioni o organizzazioni con simili scopi, qualsivoglia iniziativa che miri a migliorare e propagare la conoscenza delle condizioni dalle quali dipende il progresso culturale in generale e musicale in particolare.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra l’Associazione potrà promuovere attività permanenti, organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti musicali; quanto sopra anche in collaborazione con Enti e con Istituti italiani e di altri Paesi.

Articolo 3

La legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente eletto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Le entrate dell’Associazione che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da:

a)       le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;

b)       i contributi dei soci, ivi compresi quelli per l’erogazione di servizi;

c)       i contributi di enti ed organismi pubblici e privati;

d)       le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;

e)       i proventi di gestione, ivi comprese le entrate costituite da contributi per l’utilizzo degli impianti e delle strutture gestite dall’Associazione.

Eventuali avanzi di gestione o fondi riserva non potranno essere distribuiti, sia in forma diretta che indiretta, tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 5

Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente art.2.

I soci si distinguono in fondatori, sostenitori, artisti, apprendisti e juniores.

Sono soci fondatori quelli che aderiscono all’Associazione entro 180 giorni dalla sua costituzione.

E’ inoltre socio fondatore l’AICS di Pisa.

Sono soci juniores gli aderenti all’Associazione minori di anni 18. I soci juniores partecipano alle attività dell’Associazione senza diritto di voto.

L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. La qualità di socio si perde per dimissioni, per radiazione o per mancato versamento della quota annuale di socio.

Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare gli organi dell’associazione, di corrispondere le quote associative, deliberate annualmente, e di cooperare al raggiungimento delle finalità associative.

La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’Associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’Assemblea dopo aver ascoltato il socio interessato. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. Le quote associative ed i relativi diritti non possono essere trasferiti né per atto tra vivi, ne “mortis causa”.

Articolo 6

L’assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e può essere convocata in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei soci.

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera inviata ai soci con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 7

L’Assemblea generale in seduta ordinaria e straordinaria:

a)       delibera sul bilancio annuale;

b)       delibera sui programmi pluriennali dell’Associazione;

c)       delibera sugli indirizzi dell’Associazione;

d)       elegge i membri del Consiglio Direttivo;

e)       decide sulla radiazione dei soci;

f)        delibera eventuali modifiche dello statuto;

g)       delibera le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 8

L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve essere comunicato in forma scritta a tutti i soci.

Le delibere dell’Assemblea saranno valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione. Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea, mediante delega scritta, da altro socio.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Articolo 9

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta l’Associazione, sia in giudizio che nei rapporti con le pubbliche autorità e con i terzi.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

a)       convocare e presiedere l’Assemblea generale;

b)       convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

c)       firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.

Il Presidente può delegare  il potere di firma ad altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

L’Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque soci.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e svolge le seguenti funzioni:

a)       approva i programmi di attività dell’Associazione;

b)       predispone e sottopone all’Assemblea la relazione sull’attività svolta e i bilanci preventivo e consuntivo;

c)       elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione;

d)       può eleggere tra i suoi membri un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

e)       elegge tra i suoi membri un Responsabile tecnico ed un Amministratore;

f)        determina le quote per le varie categorie dei soci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Al Presidente potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Il Presidente, il Vice-Presidente se eletto, ed i membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Qualora nel corso del quadriennio uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero mancare, gli altri provvedono alla loro sostituzione.

Articolo 12

L’Associazione ha la durata di anni cinquanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti similari che perseguono fini di utilità sociale individuati dall’Assemblea dei soci.

Articolo 13

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 14

Per quanto non espressamente previsto da presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazione ed allo Statuto nazionale dell’AICS.

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea  dei soci fondatori in data 26 settembre 2000, che ha pure designato Barbara Ambrosini quale Presidente provvisorio con l’obbligo di ri-convocare l’Assemblea dei soci entro 6 (sei)  mesi per la costituzione definitiva e formale degli organi statutari. L’Assemblea dei Soci da mandato inoltre al Presidente di aprire un conto corrente bancario, di aprire la partita IVA dell’Associazione. Il Presidente inoltre potrà chiedere fideiussioni bancarie per la realizzazione degli scopi sociali.